Privacy

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Privacy

Riservatezza

Il presente accordo di riservatezza (di seguito denominato “Accordo di riservatezza”) è stipulato tra:

JAVAPUBLISHING, SARL, con capitale di 7623,00 euro, con sede legale a MOSNES (37530) 1 rue du Moulin Brulé, iscritta al registro del commercio e delle società di TOURS con il numero 418561219.00 rappresentata dal Sig. Gerard MONTORO

Di seguito denominata "Parte divulgante"

E

_____

Di seguito denominato “Beneficiario”

Di seguito denominate congiuntamente le “Parti”.

Preambolo

Considerato che le parti desiderano scambiarsi informazioni di natura riservata riguardanti: ____.

LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: Definizioni

•Accordo di riservatezza: questo termine designa il presente accordo di riservatezza;


• Informazioni riservate: con questo termine si intendono le informazioni divulgate per tutta la durata del presente accordo dalla Parte divulgante, indipendentemente dal mezzo tramite il quale le informazioni sono state comunicate. Tali informazioni possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: diagrammi, tabelle, documenti, formule, processi di produzione, know-how, programmi per computer, segreti commerciali o qualsiasi altra informazione relativa a dati tecnici o economici. L'identificazione delle informazioni riservate deve essere chiaramente indicata per iscritto dalla Parte divulgante, al momento della trasmissione di tali informazioni alla Parte ricevente.


Non costituiscono Informazioni Riservate:

•Informazioni di pubblico dominio prima della divulgazione;


•Informazioni rese di pubblico dominio dopo qualsiasi divulgazione quando la Parte ricevente non può essere ritenuta in colpa;


•Informazioni già ottenute dalla Parte Ricevente prima di qualsiasi divulgazione da parte della Parte Divulgatrice;


•Informazioni che possono essere estratte da una decisione giudiziaria o dalla normativa vigente; Informazioni ottenute legalmente dalla Parte Ricevente.


•Parte ricevente: questo termine designa la parte che riceve informazioni riservate dalla parte divulgante;


•Parte divulgatrice: questo termine indica la parte che divulga informazioni riservate alla parte ricevente;


•Parti: questo termine designa la Parte Beneficiaria e la Parte Divulgatrice.


ARTICOLO 2: Obblighi delle parti

Il Beneficiario si impegna a:

•Utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nell’ambito della collaborazione delle Parti;


• Conservare tutte le Informazioni Riservate con la stessa cura con cui conserva le proprie informazioni, nonché garantire la protezione di tali informazioni, al fine di impedirne la divulgazione al pubblico;


• Non comunicare Informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto della Parte divulgante;


• Limitare l’uso delle Informazioni Riservate, in modo che la diffusione di tali informazioni all’interno della propria organizzazione riguardi solo le persone per le quali è necessaria;


•Informare tutti i titolari di Informazioni riservate che tali informazioni sono di natura segreta e garantire che ciascun titolare soddisfi le condizioni stabilite nel presente accordo.


ARTICOLO 3: Durata dell'Accordo di Riservatezza

L'Accordo di riservatezza è valido per un periodo di 30 anni dalla sua entrata in vigore.

La data di entrata in vigore dell'Accordo di riservatezza è il 17/04/1998.

Il suddetto Accordo di Riservatezza potrà essere rinnovato qualora le Parti lo desiderino.

La risoluzione dell'Accordo di riservatezza non esonera la Parte ricevente dai suoi obblighi relativi all'uso, alla protezione e alla non divulgazione delle informazioni comunicate dalla Parte divulgante durante la cooperazione tra le Parti.

ARTICOLO 4: Proprietà e diritti

Le Parti concordano che le Informazioni Riservate divulgate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente sono e rimangono di esclusiva proprietà intellettuale della Parte Divulgante, che è l'unica parte autorizzata ad avviare misure di tutela legale in merito alle suddette informazioni.

Ciò non limita i diritti detenuti dalle Parti prima della data della firma del presente Contratto. In nessun caso ciò comporta per le Parti un ulteriore obbligo di assumere altri impegni contrattuali tra loro.

ARTICOLO 5: Restituzione delle informazioni riservate

La Parte Ricevente è tenuta a restituire (o distruggere) alla Parte Divulgatrice, indipendentemente dal mezzo, tutte le Informazioni Riservate, nonché le copie e le riproduzioni di tali informazioni, alla cessazione della collaborazione, sia essa anticipata o al termine del presente Accordo di Riservatezza.

ARTICOLO 6: Divieti

Le Parti redigono e sottoscrivono il presente accordo intuitu personae. È vietato alle Parti cedere l'Accordo di Riservatezza a terzi senza il consenso delle Parti stesse.

Nessuna delle Parti può decompilare, disassemblare o sottoporre a reverse engineering le Informazioni riservate dell'altra Parte, né in parte né nella loro interezza.

ARTICOLO 7: Responsabilità

Qualsiasi inadempimento contrattuale di una qualsiasi clausola contenuta nel presente accordo comporterà automaticamente la responsabilità della Parte inadempiente, in conformità con il diritto comune.

ARTICOLO 8: Legge applicabile

Il presente Accordo di riservatezza è soggetto alla legge francese. Per qualsiasi controversia saranno competenti i tribunali francesi di diritto comune.

Fatto a Mosnes, il 17 aprile 1998


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